| Indeducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali |
| Fisco e tasse |
| Venerdì 27 Agosto 2010 10:28 |
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Con l'ordinanza n. 18702 della Sezione tributaria depositata il 13 agosto 2010, la Corte di Cassazione stabilisce l’indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori e ai membri del consiglio di amministrazione delle società di capitali. Per i giudici, infatti, non ricorre per tali figure “l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione” Si riporta di seguito : Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza 23 agosto 2010, n. 18702 "Si controverte esclusivamente in ordine alla deducibilità del compensi agli amministratori di società di capitali. Il giudice tributario – accogliendo la tesi della società – ha affermato che detti compensi sono deducibili nell'anno, pur successivo a quello di erogazione, in cui sia intervenuta la delibera ex articolo 2389, Codice civile mentre l'Agenzia, in base al disposto dell'articolo 62 del Dpr n. 917 del 1986, sostiene che essi non siano nella specie deducibili. Il mezzo è manifestamente fondato, pur se per motivi non coincidenti con quelli sviluppati dalla ricorrente. Questa Corte ha affermato che l'articolo 62 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (Cassazione 24188/06). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità del relativo costo, è dunque ispirata ad un erroneo principio di diritto, non perché i compensi degli amministratori di società di capitali siano deducibili nel solo anno in cui sono corrisposti, ma perché non sono affatto deducibili."
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