| Possibilità di sanare le comunicazione Black List senza sanzioni entro il 31 gennaio 2011 |
| Fisco e tasse |
| Mercoledì 10 Novembre 2010 11:51 |
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L’articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 – convertito con la legge 22 maggio 2010, n. 73 – avente il titolo “Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere”, ha introdotto, per i soggetti passivi I.V.A., l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 ed al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi black list) .
Dette operazioni devono essere comunicate con un apposito modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Si è riscontrato che, nel trimestre Luglio/Settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale, e nei mesi da Luglio a Novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile, in occasione della prima applicazione della nuova disciplina, ovvero in sede di compilazione ed invio della comunicazione delle operazioni effettuate con i soggetti black list, gli interessati sono talora incorsi in alcuni errori. In considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha ora precisato, con la circolare n. 54 del 28 ottobre 2010, che non verranno applicate sanzioni ai contribuenti che hanno commesso tali errori, a condizione che i medesimi provvedano a sanarli inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa. |



