| L'Avviso Bonario non può essere impugnato |
| Fisco e tasse |
| Mercoledì 10 Novembre 2010 11:55 |
|
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 del 22 ottobre 2010, ha chiarito che le comunicazioni emesse nei confronti dei contribuenti ai sensi degli articoli 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (cioè i cosiddetti avvisi bonari) non sono impugnabili in quanto si tratta di inviti a fornire chiarimenti non contenenti alcuna pretesa tributaria.
Per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito il testo delle norme di legge che disciplinano la materia : L’articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ... l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”. Analoga disposizione è contenuta in materia di Iva nel citato articolo 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (il cosiddetto “Statuto del contribuente”), “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi tematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”. |



