Domenica 20 Mag 2012
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Aumento delle sanzioni da ravvedimento operoso
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Fisco e tasse
Mercoledì 24 Novembre 2010 11:35
A decorrere dal 1 febbraio 2011, così come dettato dalla legge Finanziaria 2011, aumenteranno le percentuali su cui calcolare la sanzione per il ravvedimento operoso così come di seguito dettagliato :
 
  • omesso versamento con regolarizzazione entro 30 gg dalla scadenza dovuta si passa dall'attuale % del 2.5% al 3.00%;
  • omesso versamento con regolarizzazione oltre 30 gg dalla scadenza dovuta si passa dall'attuale % del 3.00% al 3.75%;
  • omessa presentazione della Dichiarazione art. 13 comma 1 lett. c) : entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione si passa dalla attuale sanzione ridotta a 1/12 del minimo alla sanzione ridotta a 1/10 del minimo
Di seguito la'rt. 1 commi 20 e 22 della finanziaria 2011: 

20. A decorrere dal 1° febbraio 2011 al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
 
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; 
 
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». 

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.”