Domenica 20 Mag 2012
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Primi aggiornamenti e novità fiscali 2011
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Fisco e tasse
Venerdì 14 Gennaio 2011 10:39
  1. Dal 01 Gennaio 2011 è stato aggiornato il tasso legale degli interessi che è, ad oggi, del 1,5%;
  2. Con la circolare n. 172 del 2010 l'INPS dispone che, a differenza di prima, le imprese che hanno più unità operative devono avere una sola matricola aziendale;
  3. Entro IL 31 Gennaio 2011 è necessario inviare al Ministero del Lavoro il prospetto occupazionale riferito al 31 Dicembre 2010, così che possa essere valutato se ci sono o meno i margini obbligatori per l’assunzione di personale disabile. Si ricorda che tale invio è obbligatorio per le imprese con più di 15 dipendenti che nel 2010 hanno avuto modifiche occupazionali;
  4. Il D.L. 78 del 2010 ha introdotto nuovamente l’obbligo di comunicare alla Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori ai 3000,00 euro entro il 31 Ottobre 2011;
  5. Fino al 31 Gennaio 2011 i contribuenti possono giustificare situazioni di non congruità o non coerenza rispetto agli studi di settore utilizzando il software messo a disposizione dalla Agenzia delle Entrate;
  6. La Legge di stabilità 2011 ha prorogato per tutto il 2011 il “beneficio del 55%” anche se il periodo di detrazione passa da 10 anni a 5 anni;
  7. La Legge di stabilità 2011 ha modificato la normativa in merito alle cessioni di fabbricati ai fini IVA.Fino al 31 dicembre 2010 era previsto che le imprese costruttrici o di ristrutturazione che cedono gli immobili abitativi entro 4 anni dalla costruzione o ristrutturazione fatturano con IVA, mentre se sono decorsi 4 anni fatturano in esenzione IVA.Ora, invece, è previsto che le imprese costruttrici o di ristrutturazione che cedono gli immobili abitativi decorsi 4 anni dalla costruzione o dalla ristrutturazione ma comunque non oltre i 5 fatturano con IVA, mentre se sono decorsi 5 anni fatturano senza IVA;
  8. Dal 2011 cambiano, inoltre, le regole dei leasing : i contratti stipulati dal 2011 sono soggetti a registrazione solo nel caso d’uso. Le imposte si versano in misura piena.Durante la vigenza del contratto nessuna imposta è dovuta. Al momento del riscatto le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (168 euro). Per i contratti in corso dal 31 Dicembre 2010 occorre versare una imposta sostitutiva del 2% entro il mese di marzo 2011, decurtata l’imposta di registro dovuta sui canoni. Per tale imposta c’è responsabilità solidale tra concedente e utilizzatore. La regola vale sia per i leasing abitativi che strumentali.
  9.  Dal 2011 non è più possibile dedurre fiscalmente i costi sostenuti dai professionisti per l’acquisto di immobili, anche se adibiti a studio o attinenti alla attività professionale. Per il 2010 la quota imputabile fiscalmente va calcolata con  il metodo del pro-rata. Lo stesso vale per i soggetti che si avvalgono del regime dei “contribuenti minimi”.