| Leasing immobiliari e imposta sostitutiva |
| Fisco e tasse |
| Giovedì 24 Marzo 2011 09:37 |
|
La Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (art. 1) ha modificato il sistema che regola l'imposizione indiretta relativamente ai contratti di locazione finanziaria immobiliare che sono stati stipulati a partire al 1 gennaio 2011 (l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita).
Questi atti sono soggetti ad un tributo che si calcola, così come indicato dalla Agenzia delle Entrate "applicando all’importo corrispondente al valore del bene finanziato l’aliquota del 2 per cento per i fabbricati strumentali e del 3 per cento per i fabbricati abitativi. Poi vanno sottratte le imposte proporzionali di Registro corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell’immobile.Infine, all'importo risultante si applica lo sconto di una percentuale forfetaria pari al 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.Per lo sconto forfetario le annualità residue da considerare sono quelle che vanno dal 1° gennaio 2011 alla data prevista per l’esercizio del riscatto.Si deve, quindi, tener conto del numero di anni completi e, per l'eventuale ultima frazione di anno, del numero di giorni residui diviso 365." Il tributo va versato entro il 31 marzo 2011 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Si riporta il provvedimento del 14/01/11 e si rimanda alla Circolare n. 12_2011 dell'Agenzia delle Entrate. |



