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Prestazioni di servizi e territorialità IVA
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Fisco e tasse
Giovedì 24 Marzo 2011 12:04

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 marzo 2011 il regolamento di esecuzione n. 282/2011.

Poiché alcune disposizioni legislative in materia di IVA comunitaria sono interpretate in modo non uniforme nei singoli Stati membri il legislatore comunitario ha fissato linee guida omogenee al fine di eliminare le difformità di interpretazione e di comportamento.

 


Tra le norme, assumono particolare rilevanza quelle relative alla territorialità in materia di tassazione dei servizi:

P r e s t a z i o n i  d i  s e r v i z i  d i s c i p l i n a t e  d a l l e  n o r m e  g e n e r a l i

Articolo 26

Un’operazione in cui un organismo effettui la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi, rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 27 

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ( 1 ), rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 28

Qualora costituiscano un servizio unico, le prestazioni di servizi effettuate nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE. 

Articolo 29 

Fatto salvo l’articolo 41 del presente regolamento, le prestazioni di servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE. 

P r e s t a z i o n i  d i  s e r v i z i  r e s e  d a  u n  i n t e r m e d i a r i o

Articolo 30

Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate. 

Articolo 31 

I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione: a) dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE se resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo; b) dell’articolo 46 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo. 

P r e s t a z i o n i  d i  s e r v i z i  c u l t u r a l i ,  a r t i s t i c i ,  s p o r t i v i ,  s c i e n t i f i c i ,  e d u c a t i v i ,  r i c r e a t i v i  e  a f f i n i 

Articolo 32 

1. I servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica. 2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue: a) il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini; b) il diritto d’accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni; c) il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari. 3. Non rientra nel paragrafo 1 l’utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d’iscrizione. 

Articolo 33 

I servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi. Articolo 40 Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso. 

P r e s t a z i o n i  d i  s e r v i z i  a c c e s s o r i  a i  t r a s p o r t i ,  p e r i z i e  e  l a v o r i  r e l a t i v i  a  b e n i  m o b i l i 

Articolo 34 

Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario è stabilito a norma dell’articolo 54 della direttiva 2006/112/CE.

P r e s t a z i o n i  d i  s e r v i z i  d i  r i s t o r a z i o n e  e  d i  c a t e r i n g  a  b o r d o  d i  m e z z i  d i  t r a s p o r t o  

Articolo 35 

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità di cui all’articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri. 

Articolo 36 

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 57 della direttiva 2006/112/CE. Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 55 della stessa direttiva. 

Articolo 37 

Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all’inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering. 

N o l e g g i o  d i  m e z z i  d i  t r a s p o r t o 

Articolo 38 

1. I «mezzi di trasporto» di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto. 2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli: a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; b) rimorchi e semirimorchi; c) vagoni ferroviari; d) navi; e) aeromobili; f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite; g) trattori e altri veicoli agricoli; h) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili. 3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container. 

Articolo 39 

1. Per l’applicazione dell’articolo 56 della direttiva 2006/112/CE la durata del possesso o dell’uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti. Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell’uso ininterrotto. Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell’articolo 56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell’uso continuo del mezzo di trasporto. 2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista. Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi. Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva.IT L 77/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.3.2011.3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi. 

Articolo 40 

Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso.

P r e s t a z i o n i   d i  s e r v i z i  a  p e r s o n e  c h e  n o n  s o n o  s o g g e t t i  p a s s i v i  f u o r i  d e l l a  C o m u n i t à

Articolo 41 

Le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 59, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.”


e la definizione di stabile organizzazione ai fini IVA che risulta essere “qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.”.


Il regolamento troverà applicazione dal 1 luglio 2011.

 

Scarica il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011