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Reverse charge per telefoni cellulari e di componenti di personal computer
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Fisco e tasse
Venerdì 08 Aprile 2011 16:44

Dal 1 aprile 2011 viene applicato alle cessioni di telefoni cellulari e di componenti di personal computer il meccanismo dell’inversione contabile.

Con la decisione del Consiglio Europeo n. 2010/710/UE del 22 novembre 2010, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 25 novembre 2010, l’Italia era stata autorizzata a designare come debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario (acquirente) al posto di colui che effettua la cessione (venditore) così come vorrebbe la il principio di carattere generale.

 

I beni oggetto di cessione e per i quali viene considerato soggetto passivo l’acquirente sono (come precisato dall’Agenzia delle Entrate sia nella circolare n. 59 del 23 dicembre 2010 sia nella risoluzione n. 36 del 31 marzo 2011) :

  1. telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
  2. dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

“Pertanto” come recita la circolare 59_2010 della’Agenzia delle Entrate “i cedenti dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. c,); il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.”

Considerando che il reverse charge non si applica nella fase del dettaglio, sono esclusi dal relativo obbligo i commercianti al minuto di cui all’art. 22, comma 1, n. 1) del DPR n. 633/1972, ossia “quelli autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”; sono esclusi inoltre i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (se, invece, il contribuente minimo è il cessionario la fattura emessa nei suoi confronti - in regime di reverse charge - comporta l’obbligo di integrazione del documento e successivo versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è effettuata.).

In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge torna applicabile la disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell’articolo 6 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa compresa tra il centro ed il duecento per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro)