| Nuova forma di ravvedimento |
| Fisco e tasse |
| Lunedì 11 Luglio 2011 10:15 |
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L’art. 23, comma 31 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 introduce una nuova forma di ravvedimento ossia il pagamento del tributo entro i 15 giorni successivi la scadenza originaria. In questo caso la sanzione ordinaria di riduce dello 0,2%.
Riferimenti normativi : L’art. 23, comma 31 del D.L. n. 98 <Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo,del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: "riguardanti crediti assistitiintegralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazionefinanziaria,".>
TITOLO II Sanzioni in materia di riscossione Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti. <1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamentiperiodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detrattoin questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggettoa sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, inseguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo delladichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per iversamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previstedalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore aquindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) delcomma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridottaad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (15/a). Identica sanzione siapplica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (16), e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (17).2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogniipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono statitempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.> |



