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Numerazione e vidimazione libri contabili
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Fisco e tasse
Martedì 19 Luglio 2011 10:19

Con la Legge n. 106 del 12 luglio 2011 all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:


<1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

 

 


2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:


"Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni";>