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La manovra estiva nell’articolo riportato di seguito (articolo 39 comma 12) stabilisce che è possibile sanare in maniera agevolata le liti tributarie pendenti alla data del 1° maggio 2011, se di valore non superiore ad euro 20.000,00. La domanda di definizione agevolata va presentata entro il 31 marzo 2012.
Le somme da versare (scomputate le somme già eventualmente versate) saranno pari a:
- Euro 150,00 per le liti d'importo non superiore ai 2.000,00 euro
- e pari al 10% del valore fino al 50% del valore per le liti di importo fino ai 20.000,00 euro (la percentuale varia a seconda che sia soccombente l’agenzia, il contribuente o non ci sia ancora sta una pronuncia nel merito) .
Le somme dovute vanno versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Articolo 39
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15/7/2011, N. 111 ---------------------------------------------------------------------------------- Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
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12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
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