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Le società di comodo, disciplinate dall'articolo 30 della legge 729/1994 (1), sono uno strumento al quale si ricorre per avere un vantaggio economico, schermando patrimoni personali in società e usufruendo di una serie di benefici fiscali.
Rispetto all'articolo di legge su citato la nuova normativa, D.L. 13 agosto 2011n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 (2) non cambia nulla, viene solo introdotta una maggiorazione dell'Ires del 10,5% per le società che non superano il test di operatività e inoltre viene estesa la disciplina di presunzione di non operatività a :
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- tutte quelle società che per tre anni consecutivi conseguono solo perdite;
- o che conseguono perdite per due anni di seguito e il terzo dichiarano un reddito inferiore a quello minimo dovuto per garantire l'operatività .
Ovviamente la maggiorazione del 10,5% riguarderà i redditi conseguiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e si applicherà ai redditi di cui all'art. 75 del T.U.I.R., cioè al reddito imponibile complessivo netto.
Per quanto riguarda le perdite pregresse la regola dovrebbe, invece, essere che la tassazione maggiorata si applica sul reddito al netto della perdita fiscale che si può compensare.
Si è comunque in attesa di una circolare interpretativa della Agenzia delle Entrate che possa dissipare i dubbi sorti tra gli operatori.
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(1) Ai sensi del primo comma dell’articolo 30 della legge 729/1994 sono assoggettati alla disciplina delle società di comodo i seguenti soggetti: - società per azioni; - società in accomandita per azioni; - società a responsabilità limitata; - società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La stessa disposizione prevede che determinati casi di esclusione dall’applicazione della disciplina che a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 sono i seguenti: - soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; - soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; - società in amministrazione controllata o straordinaria; - società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; - società esercenti pubblici servizi di trasporto; - società con un numero di soci non inferiore a 50; - società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità ; - società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; - società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; - società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; - società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Si precisa con provvedimento del 14 febbraio 2008 l’Agenzia delle entrate ha individuato altri casi di esclusione dalla disciplina in esame.
(2) Legge 14 settembre 2011, n. 148 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 2 "36-quinquies. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione. 36-sexies. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. 36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.36-octies. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 o all’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies. 36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994. 36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. 36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies."
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