Agevolazioni per i mutui stipulati per l'aquisto della prima casa Con il provvedimento protocollo n. 32583/2009 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità tecniche con cui si potrà accedere alle agevolazioni previste a sostegno delle famiglie e delle imprese dall’art. 2 comma 1 del D.L. 185 del 2008. Tali agevolazioni riguardano le persone fisiche che hanno intestato un mutuo a tasso variabile con data precedente al 31 ottobre 2008 (*) le quali avranno una parte della rata da versare nel 2009 pagata dallo Stato.
Di seguito l’indirizzo mail a cui andranno inviate le richieste :
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Inoltre per maggiori dettagli consultare il sito dell’ Agenzia delle Entrate
http://www.agenziaentrare.it/
D.L. 185 del 2008 art. 2
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e' costituito dal saggio BCE. mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e' costituito dal saggio BCE. Testo: in vigore dal 29/11/2008 1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. 2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto. 4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 5. A partire dal 1 gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
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