Domenica 20 Mag 2012
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Fisco e tasse
Mercoledì 25 Marzo 2009 10:04

Liberi dalle certificazioni dei sostituti d’imposta!


È di recentissima emanazione la Risoluzione 19 marzo 2009 n. 68, con la quale l’Agenzia delle Entrate ammette – finalmente – che i contribuenti possano scomputare le ritenute subite dalla propria imposta lorda anche quando il sostituto d’imposta non abbia prodotto loro la dovuta certificazione.
L’amministrazione, in materia, ha sempre adottato un’interpretazione letterale e restrittiva della norma di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73, tale da disconoscere le ritenute subite ove il contribuente non potesse esibire la certificazione del sostituto.


Con la conseguenza, paradossale e sommamente ingiusta per il contribuente, di dover pagare a titolo di imposte non versate (unitamente a sanzioni ed interessi) l’importo delle ritenute non certificate, ritenute che pure aveva subito ed all’applicazione delle quali non avrebbe neanche potuto sottrarsi.
A meno di ricorrere alla giustizia tributaria, gli orientamenti della quale devono aver persuaso l’amministrazione finanziaria a scendere a più miti consigli e ad abbracciare un’interpretazione più ampia della locuzione "certificazioni richieste ai contribuenti" di cui al citato art. 36-ter.
L’amministrazione, dunque, ammette lo scomputo delle ritenute subite a condizione che il contribuente sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della documentazione bancaria idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto quindi della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
Viene altresì richiesto dall’amministrazione che a detta documentazione sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.
Quest’ultima richiesta appare particolarmente significativa nell’ipotesi in cui il documento dal quale è riscontrabile il pagamento dell’importo netto della fattura (tipicamente l’estratto conto bancario) non individui in maniera immediata ed univoca il riferimento alla fattura emessa dal contribuente, come può avvenire, ad esempio, per un pagamento in contanti ovvero con un assegno; laddove il pagamento avvenisse, invece, con un bonifico e lo stesso indicasse, nelle comunicazioni al beneficiario, gli estremi della fattura pagata – cosa che di norma si verifica – questi ultimi sarebbero replicati automaticamente anche nell’estratto conto bancario, la qual cosa renderebbe pletorica la dichiarazione sostitutiva, dalla produzione ed esibizione della quale, tuttavia, c’è da ritenere che il contribuente non possa esimersi neanche in questo caso.