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Deducibilità forfetaria dell’Irap dalle imposte sui redditi
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Fisco e tasse
Martedì 21 Aprile 2009 12:25

Deducibilità forfetaria dell’Irap dalle imposte sui redditi


L’art. 6, D.L. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto una parziale e forfetaria deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi, in deroga al generale principio di indeducibilità sancito dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 446/97.


La nuova deduzione, che interessa, in particolare, società di capitali, società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, è comunque subordinata alla circostanza sostanziale che alla formazione del valore della produzione, imponibile ai fini della stessa Irap, abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi.


L’art. 6 citato dispone, peraltro, che la deduzione si effettui ai sensi dell’art. 99, Tuir, il quale specifica che “le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”, con la conseguenza che la deduzione è ammessa con riferimento tanto al saldo Irap del periodo d’imposta precedente quanto agli acconti del periodo d’imposta in corso – in quest’ultimo caso, peraltro, nei limiti dell’imposta dovuta per il medesimo periodo d’imposta – fermo restando che la condizione di cui sopra, in ordine al concorso delle spese per lavoro dipendente oppure interessi alla formazione della base imponibile Irap, deve essere verificata per ciascuno dei periodi di imposta cui si riferiscono i versamenti.


Al fine di semplificare le modalità di determinazione della deduzione, è stata disposta – come anticipato – la forfetizzazione dell’Irap deducibile, nella misura del 10% dell’importo versato nel periodo di riferimento a prescindere, quindi, dall’ammontare dei costi relativi agli oneri del personale e degli interessi passivi, purché, come detto, siano stati sostenuti.


La deduzione in argomento è ammessa oltre che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 anche con riferimento ai periodi d’imposta anteriori; poiché, tuttavia, per i suddetti periodi sia l’Irap che le imposte sui redditi sono già state liquidate e versate, sarà possibile avvalersene solamente mediante la presentazione di un’istanza di rimborso – delle imposte dirette versate in eccedenza in ragione della mancata deduzione dell’Irap dalla base imponibile – da effettuare esclusivamente in via telematica, con modalità che devono ancora essere definite per mezzo di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.


L’istanza di rimborso viene ammessa a condizione che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/08 (29 novembre 2008) fosse ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi, di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/73, con la precisazione – fornita dalla Risoluzione 2 dicembre 2008 n. 459 – che per la decorrenza del suddetto termine in relazione ai versamenti in acconto deve comunque aversi riguardo al momento del versamento del corrispondente saldo.


In pratica, è consentito ottenere a rimborso le imposte versate in data non anteriore al 29 novembre 2004.
Peraltro è previsto che l’istanza sia presentata in via transitoria entro 60 giorni dal momento in cui viene attivata la procedura telematica di invio delle istanze, nell’ipotesi in cui il relativo termine di decadenza di 48 mesi venga a cadere entro i 60 giorni dall’attivazione della predetta procedura telematica.
Per ulteriori informazioni ed esemplificazioni anche numeriche Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 14 aprile 2009 n. 16.