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Fisco e tasse
Lunedì 04 Maggio 2009 09:24

Iva per cassa - Decreto 26 marzo 2009 - 

 

I contribuenti con volume d'affari non superiore a 200.000,00 euro possono avvalersi della possibilità di differire il versamento dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sino al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.

La volontà di avvalersi dell'I.V.A. per cassa va espressamente indicato nella fattura.

 

Di seguito il Decreto 26 marzo 2009 

Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. (09A04628) (GU n. 96 del 27-4-2009 ) 


 


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che reca  disposizioni  in  materia  di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;
  Visto  l'art.  7,  comma  2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che subordina   l'efficacia  di  dette  disposizioni  al  rilascio  della preventiva   autorizzazione   comunitaria  prevista  dalla  direttiva 2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre 2006, e che prescrive l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che  determini  l'ammontare  del volume d'affari dei contribuenti che possono  assoggettare ad IVA con esigibilita' differita le operazioni effettuate,  nonche' stabilisca ogni altra disposizione di attuazione del predetto art. 7;
  Vista  la  nota della Commissione europea, Direzione generale della fiscalita'  e  unione  doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo  2009,  nella  quale,  in  riferimento alla richiesta di deroga formulata   dall'Italia   ai  sensi  dell'art.  395  della  direttiva 2006/112/CE  in  merito al differimento dell'esigibilita' dell'IVA al momento  dell'incasso  del  prezzo,  si evidenzia che l'art. 66 della medesima  direttiva  gia'  consente  agli  Stati membri di introdurre previsioni  in tal senso e che, pertanto, una richiesta di deroga non appare necessaria;
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa  al  sistema  comune  d'imposta  sul  valore  aggiunto e, in particolare,  l'art.  66 della medesima, il quale consente agli Stati membri  dell'Unione europea di stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta divenga esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Decreta:

 Art. 1.

   Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita


  1.  Per  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di  impresa,  arte  o  professione  da  soggetti che nell'anno solare precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio di attivita', prevedano   di   realizzare   un  volume  d'affari  non  superiore  a duecentomila  euro,  l'imposta  sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque,  esigibile  dopo  il  decorso  di  un  anno  dal momento di effettuazione   dell'operazione,   salvo   che   il   cessionario   o committente,   prima   del   decorso  di  detto  termine,  sia  stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si applicano alle operazioni  effettuate  dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi speciali  di  applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto ne' a quelle  fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta  mediante  l'applicazione  del  meccanismo  dell'inversione contabile.
  3.  La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  1  reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta  ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti cessano di avere applicazione  per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

 Art. 2.

   Adempimenti del cedente o prestatore


  1.  Per  le  operazioni  di  cui all'art. 1 il cedente o prestatore adempie  gli  obblighi  di  cui  al  titolo  secondo  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.  Le  operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume d'affari  del  cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della  percentuale  di  detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.
  3.   Le   operazioni   di  cui  all'art.  1  sono  computate  nella liquidazione  periodica  relativa  al  mese o trimestre nel corso del quale  e'  incassato  il  corrispettivo ovvero scade il termine di un anno  dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art. 7  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  effettuato  un  incasso  parziale  del corrispettivo,  l'imposta  diventa  esigibile  ed  e' computata nella liquidazione  periodica  nella  proporzione  esistente  fra  la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

 Art. 3.

   Adempimenti del cessionario o committente


  1.  Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1 ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  a  partire  dal  momento  in  cui  il corrispettivo di tali operazioni e' stato pagato.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  effettuato  un  pagamento parziale del corrispettivo,  il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

 Art. 4.

   Effetti su altre operazioni ad esigibilita' differita


  1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle operazioni  di  cui  all'art.  6,  quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

  Efficacia


  1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alle operazioni  effettuate  a  decorrere  dal  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


   Roma, 26 marzo 2009
   Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2   Economia e finanze, foglio n. 44

Fonte :

http://www.gazzettaufficiale.it/

 

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