Domenica 20 Mag 2012
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Iva per cassa
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Fisco e tasse
Venerdì 22 Maggio 2009 11:13

Iva per cassa - esteso il suo ambito applicativo

 

L’art. 7, D.L. n. 185/08, convertito dalla legge n. 2/09, nell’ambito delle “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” ha esteso l’istituto, di cui all’art. 6, comma 5, II periodo, DPR n. 633/72, del pagamento dell'Iva – ove dovuta, a seguito di liquidazione periodica – al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (c.d. “iva per cassa”), alla generalità delle prestazioni.


Lo scopo di tale rilevante novità è quello di evitare (o, quanto meno, limitare, per quanto si dirà nel prosieguo) gli effetti, invero finanziariamente distorti e paradossali, della regola ordinaria, in forza della quale l’imposta diviene esigibile (e specularmente detraibile) al momento di effettuazione dell’operazione (1), con la conseguenza che l’operatore commerciale (cedente beni, prestatore di servizi) può trovarsi a dover effettuare il versamento dell’imposta senza averla ricevuta in pagamento, unitamente al corrispettivo, da parte del cessionario/committente, che, dal canto suo, ha diritto alla sua detrazione pur non avendola versata.
L’estensione dell’istituto dell’Iva per cassa soggiace ad alcuni limiti, che si riassumono:

  1. può trovare applicazione con riferimento ad operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; 
  2. l'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; tale limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
  3. sono escluse le operazioni soggette ai regimi speciali Iva individuati dalla Circolare 30 aprile 2009 n. 30, e quelle soggette all’applicazione dell’inversione contabile (2);
  4. il D.M. 26 marzo 2009 ha fissato ad un volume d’affari di € 200.000 un doppio limite: il superamento del primo, da riferirsi all’anno solare precedente, pregiudica l’accesso alla facoltà in commento di rinviare l’esigibilità dell’imposta sulle operazioni poste in essere nell’anno in corso. Quando, invece, questo primo limite non sia stato superato, il contribuente è del tutto libero di scegliere, anche fattura per fattura, se esercitare o meno questa facoltà, fermo restando, in ogni caso, che essa non può più essere esercitata quando venga superata, nel corso dell’anno, la soglia (il secondo dei suddetti limiti) di € 200.000 di volume d’affari; in tale ipotesi, v’è da ritenere che la singola operazione che comportasse il superamento della soglia dovrebbe poter essere fatturata sia con imposta ad esigibilità differita per la parte di essa relativa alla porzione di corrispettivo che esaurisce il limite sia con imposta ad esigibilità immediata per la parte di corrispettivo eccedente.


È agevole comprendere come questa facoltà sia particolarmente appetibile per coloro che pongono in essere cessioni di beni, giacché, ordinariamente, queste operazioni si considerano effettuate (con tutto ciò che ne consegue in termini appunto di esigibilità dell’imposta) al momento della consegna del bene.
Per i prestatori di servizi, come detto, il momento di effettuazione dell’operazione coincide proprio con il pagamento del corrispettivo, cosicché, in linea di principio, questi non dovrebbero avere problemi di versamenti di un’imposta divenuta esigibile ma non incassata dal cliente.


Non è infrequente tuttavia, l’ipotesi che i committenti richiedano l’emissione della fattura al prestatore del servizio proprio al fine di attivarsi per pervenire al pagamento della medesima, con la conseguenza che l’operazione si considera comunque effettuata ai sensi del disposto dell’art. 6, comma 4, DPR n. 633/72.
In questi casi, anche per i prestatori di servizi può essere utile assicurarsi il differimento dell’esigibilità apponendo sulla fattura l’esplicita dicitura “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7, D.L. n. 185 del 2008”, in assenza della quale l’operazione (la prestazione di servizi, ma anche la cessione di beni) deve essere trattata alla stregua delle regole ordinarie con riferimento al momento di esigibilità dell’imposta.
L’imposta, la cui esigibilità è stata rinviata, dovrà essere computata, quanto alla liquidazione periodica, alla determinazione del volume d’affari annuo, nonché all’eventuale determinazione del pro rata ex art. 19-bis, al momento in cui ha luogo il pagamento del corrispettivo e della relativa imposta.


Da ultimo si precisa che resta fermo l’obbligo di emettere la fattura al momento in cui l’operazione si considera effettuata.

 

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(1)  Ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/2 le regole generali che individuano il momento di effettuazione delle operazioni sono le seguenti:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.


(2)   si tratta, specificamente, di:

  • regime “monofase” ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72;
  • regime del margine per beni usati ex art. 36, D.L. n. 41/95;
  • regime delle agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72. 

Ancora, la possibilità di applicare l’Iva differita è evidentemente da escludersi per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, in quanto è proprio quest’ultimo soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito.