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Fisco e tasse
Domenica 14 Giugno 2009 13:46

Autovetture aziendali - Regime fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette 

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (art. 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72).

L’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto, all’importazione (nonché alla locazione anche finanziaria ed al noleggio) delle autovetture (1) e dei relativi componenti e ricambi é generalmente ammessa in detrazione nella misura del 40%.

La detrazione è ammessa nella misura del 100% nelle seguenti fattispecie:

A) autovetture che costituiscono l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.

L’unica attività, che, di fatto, rientra in tale ipotesi è quella della commercializzazione delle autovetture, comprese quelle “dimostrative” utilizzate per fornire dimostrazioni ai clienti.

B)  autovettura utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione:

L’amministrazione finanziaria interpreta il concetto di “utilizzo esclusivamente strumentale” in modo molto restrittivo, nel senso cioè di ritenere l’autovettura come mezzo indispensabile all’esercizio dell’attività e senza il quale l’attività semplicemente non potrebbe essere svolta. Si comprende come le ipotesi che verificano questa interpretazione siano assai limitate ed esemplificabili nelle attività di attività di noleggio, locazione, anche finanziaria, di servizio taxi e di scuola guida.
Si assume in ogni caso come “utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione” l’autovettura concessa in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di uno specifico corrispettivo. L’operazione deve essere fatturata (e l’importo fatturato è di norma trattenuto in busta paga) e la base imponibile è costituita dal valore normale del servizio (se il corrispettivo dovuto è inferiore a tale valore normale), il quale si determina secondo le regole di cui all'art. 51, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 917/86 (2) al lordo delle somme trattenute al dipendente, ma al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

C)  autovettura utilizzata dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Una volta stabilità la percentuale di detrazione spettante in relazione all’acquisizione del bene, la stessa si applica anche l'imposta assolta sull’acquisto o sull'importazione di carburanti e lubrificanti, alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale.

* * *

IMPOSTE DIRETTE (artt. 54, comma 2, 102, comma  7 e 164, D.P.R. n. 917/86 )

Le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture (3), utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili:

A)  per il 100% del loro ammontare relativamente:

1) se destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (non anche, tuttavia, dell’arte o della professione): vale quanto sopra specificato con riferimento all’imposta sul valore aggiunto;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico.

B)  per il 90% relativamente alle autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

C)  per l’80% relativamente ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio

D) per il 40% in tutti gli altri casi e con la seguente precisazione: per gli esercenti arti e professioni in forma individuale la deduzione è ammessa con riferimento ad una sola vettura;

Relativamente alle ipotesi sub C) e D), oltre al limite relativo specificato, esistono anche limiti assoluti. In particolare, non si tiene conto della parte del costo di acquisto eccedente:

1) 18.075,99 € (25.822,84 € per gli agenti e rappresentati di commercio);

2) della parte di canone proporzionalmente corrispondente al costo sostenuto dal concedente per l’acquisto di detti veicoli, che eccede i limiti indicati sub 1), laddove l’autovettura sia acquisito mediante contratto di locazione finanziaria;

3) 3.615,20 € relativamente alle locazioni ed ai noleggi.

Peraltro, i limiti sub 2) e 3) devono essere ragguagliati ad anno, per cui, esemplificando un puro noleggio (4) della durata di 7 mesi per complessivi 5.600 € è ammesso in deduzione per il seguente importo:

€ 3.615,20 x 210 x 40% = 832
     ....... 365

La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sostenuti in relazione alle fattispecie di cui alle lettere C) e D) è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario.

________________

(1)  Ed in generale di tutti i “veicoli stradali a motore”, ossia di quei veicoli a motore – diversi dai trattori agricoli o forestali – normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3,5 t ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto.


(2)  Per la determinazione del valore normale si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di  esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.


(3)  L’art. 54, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 285/92, esplicitamente richiamato dall’art. 164, TUIR definisce autovetture i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.


(4)  Nel caso di un noleggio c.d. full service, nel quale il canone comprende anche il costo di prestazioni ulteriori ed accessorie al noleggio (ad esempio, manutenzione ordinaria ed assicurazione), il costo da rapportare al limite di deducibilità non può essere costituito dalla semplice somma dei canoni corrisposti, ma della sola quota riferibile al noleggio poiché l’eccedenza, riferibile, come detto, alle prestazioni accessorie, non è soggetta all’anzidetto limite.