Spese alberghiere e di ristorazione – Trattamento ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomoCome si era verificato per il regime Iva (di indetraibilità generale e di parziale detraibilità sull’acquisto del bene) delle spese relative alle autovetture – per il quale è intervenuta nel 2006 una condanna da parte della Corte di Giustizia europea – l’Italia ha dovuto eliminare il regime Iva di indetraibilità oggettiva per le spese in oggetto, a causa del quale la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione.
Ed in perfetto parallelismo con quella vicenda, anche questa seconda modifica di un regime Iva di indetraibilità ha significato una modifica alla disciplina delle imposte dirette priva di significato logico e finalizzata unicamente a mantenere il gettito fiscale, altrimenti pregiudicato dalle modifiche esogene imposte alla disciplina Iva.
Qui di seguito si fornisce, pertanto, una tavola riassuntiva proprio del regime delle spese in argomento con riferimento sia al reddito d’impresa che al reddito di lavoro autonomo, con la precisazione che mentre le disposizioni generale in materia di deducibilità sono in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2008, quelle relative alle spese di rappresentanza sono in vigore già a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007.
Regola generale : Impresa : Le spese relativa a ristoranti ed alberghi sono deducibili al 75% del loro ammontare (art. 109, comma 5 del TUIR). Lavoro autonomo : Le spese relativa a ristoranti ed alberghi sono deducibili al: 75% del loro ammontare, ma, in ogni caso, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti (art. 54, comma 5 del TUIR); 100% del loro ammontare se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (art. 54, comma 5 del TUIR).
Spese di vitto ed alloggio sostenute quali spese di rappresentanza (per la definizione legale delle spese di rappresentanza si deve avere riguardo al D.M. del 19 novembre 2008) : Impresa : Le spese relativa a ristoranti ed alberghi unitamente alle altre spese di rappresentanza sono deducibili al 75% del loro ammontare (Circ. 34/2009 par. 5.2) nei seguenti limiti commisurati all’ammontare dei ricavi (art. 1, comma 2 D.M. del 19/11/2008) e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo: 1,3% fino a € 10 mln; 0,5% per la parte eccedente € 10 mln e fino a 50 mln; 0,1% per la parte eccedente € 50 mln.
Non costituiscono spese di rappresentanza e sono quindi deducibili al 75%, senza essere soggette ai limiti sopramenzionati, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute:
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per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili. direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
La deducibilità delle seguenti spese è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
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Lavoro autonomo : Le spese relativa a ristoranti ed alberghi unitamente alle altre spese di rappresentanza sono deducibili al 75% del loro ammontare, ma, in ogni caso, per un importo complessivo non superiore all’1% dei compensi percepiti.
Servizio mensa (gestito in proprio o tramite convenzione con terzi o ticket restaurant). Trasferte di dipendenti, e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa : Impresa : Le spese relativa a ristoranti ed alberghi unitamente alle trasferte sono deducibili al: 75% del loro ammontare se svolte nell’ambito comunale (Circ. 6/E del 2009 quesito 5); 100% del loro ammontare se svolte: - Fuori del territorio comunale deducibili per un importo giornaliero non superiore ad € 180,76 (art. 95, comma 3 del TUIR); - All’estero deducibili per un importo giornaliero non superiore ad € 258,23 (art. 95, comma 3 del TUIR).
Lavoro autonomo : Valgono le stesse percentuali di deducibilità e gli stessi limiti che vigono per il reddito d’impresa (art. 54, comma 6 del TUIR).
Partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale Impresa : Le spese relativa a ristoranti ed alberghi unitamente alla partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale sono: deducibili nella misura del 75% del loro ammontare se sono sostenute dall’imprenditore; deducibili nei i limiti delle trasferte se sostenute dai dipendenti ed dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Lavoro autonomo : Le spese relativa a ristoranti ed alberghi unitamente alla partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale sostenute: dai dipendenti ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa valgono i limiti delle trasferte (art. 54, comma 6 del TUIR).
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