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Fisco e tasse
Giovedì 30 Luglio 2009 14:22

Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer.

 


Con la Circolare n. 35 del 16 luglio u.s., con un ritardo, quindi, notevole (1), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’agevolazione, introdotta con l’art. 2, D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile n. 33, la quale riconosce una detrazione per le spese di “arredamento” di unità immobiliari residenziali ai contribuenti, che siano già impegnati nella ristrutturazione di queste ultime.


In particolare, la detrazione, pari al 20% delle spese sostenute e fino ad un importo massimo di spese pari ad € 10.000 sostenute nel periodo 7 febbraio 2009 – 31 dicembre 2009, è ammessa per l'acquisto di :

  • mobili;
  • elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi i frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali resta in vigore la detrazione di cui all’art. 1, comma 353, Legge n. 296/06 (2);
  • apparecchi televisivi;
  • computer (anche notebook? La norma – e la Circolare, di riflesso – tace sul punto),

purché detti beni siano finalizzati all'arredo dell'immobile residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuata ai sensi della legge n. 449/97 specificamente consistenti in :

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia,

di cui, rispettivamente, alle lettere b), c), e d) dell’art. 31, Legge 5 agosto 1978, n. 457.


La detrazione massima spettante ammonta ad € (10.000 x 20%=) 2.000, da riferirsi comunque a ciascuna unità immobiliare oggetto di ristrutturazione e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, di ammontare massimo, quindi, pari ad € 400.


In particolare, ci si sofferma sui seguenti elementi :


i) la tempistica degli acquisti rispetto agli interventi di ristrutturazione: la norma dispone che “limitatamente agli interventi … iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione … delle ulteriori spese …”. Pertanto, il contribuente, per poter usufruire dell’agevolazione in commento, dovrà sia aver iniziato i lavori di ristrutturazione (avendo, quindi, anche effettuato gli adempimenti preliminari), sia anche aver già sostenuto alcune delle relative spese: la norma, infatti, non richiede che i lavori siano completati e le relative spese siano state interamente sostenute, ma, in ogni caso, le ristrutturazioni alle quali può accedere l’agevolazione sono quelle iniziate a partire dal 1° luglio 2008;


ii) le modalità di acquisto dei beni mobili: la norma, in effetti, richiede che l’acquisto venga pagato (come per le spese di ristrutturazione) tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario. Ora, se la modalità di pagamento sopra descritta è certamente attuabile, ad essa, tuttavia, consegue che i beni mobili “agevolabili” non possano essere ritirati presso i locali del cedente se non avendoli anticipatamente pagati (con un bonifico già accreditato) poiché è da escludere che il cedente li consegni al cessionario senza aver preventivamente ricevuto il pagamento del corrispettivo.


iii) l’effettiva destinazione del bene all’arredamento dell’immobile oggetto della ristrutturazione: c’è da attendersi gli accessi degli impiegati dell’Agenzia delle Entrate ovvero dei militari della Guardia di Finanza per la sua verifica? A ben pensarci, non esistono altre modalità per verificare una situazione di fatto, quale quella richiesta dalla norma.

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(1)  rispetto all’approvazione (9 aprile 2009) anche solo della legge di conversione del decreto legge n. 2/09, quest’ultimo poi rubricato “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” e rispetto anche al termine piuttosto breve (31 dicembre 2009) entro il quale poter effettuare gli acquisti agevolabili.


(2)  Vero è che l’art. 1, comma 353, Legge n. 296/06 fa riferimento alla sostituzione di frigoriferi, congelatori e di loro combinazioni, mentre le norma in commento parla di acquisto sic et simpliciter di elettrodomestici. Di fatto, sembra doversi dedurre che l’acquisto ex novo di un frigorifero, di un congelatore o di una loro combinazione, di classe energetica non inferiore ad A,  non sia comunque oggetto di alcuna agevolazione fiscale.