Domenica 20 Mag 2012
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Fisco e tasse
Giovedì 05 Novembre 2009 09:29

Diciplina dei buoni pasto

I buoni pasto ai collaboratori?

Da più parti si solleva la questione in ordine alla possibilità di corrispondere i buoni pasto oltre che ai dipendenti anche (ovvero solo) ai soggetti titolari dei rapporti di collaborazione, che generano in capo al prestatore redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR (1).

Più in particolare, la questione verte sul trattamento fiscale da riservare a questa eventuale erogazione: non si discute ovviamente sulla possibilità di erogare in natura un compenso ovvero una sua parte, ma sull’applicabilità della disposizione di cui all’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (2) ai sensi della quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

Ora, il primo dato sul quale riflettere è senza dubbio quello normativo, di cui al successivo art. 52, in materia di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il quale dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 48 (51) salvo quanto di seguito specificato”, precisando, nel prosieguo, le eccezioni stabilite per specifici redditi “assimilati”.

Poiché, tuttavia, i redditi assimilati, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), non sono annoverati tra le eccezioni elencate dall’art. 52, ne consegue che per essi l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente è totale e le regole relative alla determinazione di questi ultimi dovrebbero trovare, quindi, piena applicazione.

A tale riguardo, l’amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 326/97 – con la quale fu compiuta un’esaustiva ricognizione della disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente e di quelli ad esso assimilati, al tempo profondamente modificata in ragione dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale – ha precisato che il nuovo articolo 48-bis (introdotto dal D. Lgs. n 314/97 e divenuto l’attuale 52) “mentre conferma talune disposizioni già vigenti in materia di determinazione di alcuni dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ha il pregio di chiarire espressamente al comma 1 che… nella determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applica tutta la disciplina concernente la determinazione dei redditi di lavoro dipendente”.
Più in particolare, l’amministrazione precisa che “dalla disposizione … consegue che ai fini della determinazione dei redditi assimilati si dovranno applicare, se compatibili, tutte le previsioni contenute nella nuova formulazione dell'art. 48 (51) del TUIR, ivi comprese, in particolare, quelle relative alle somme e ai valori che non concorrono, in tutto o in parte, alla formazione del reddito …”.

Successivamente, in occasione dell’inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – avvenuta per mezzo dell’art. 34, legge n. 342/2000 – l’amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 67/01, ribadiva l’applicabilità ai redditi assimilati delle disposizioni per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, con particolare riferimento proprio a quelle che contengono l’elencazione tassativa delle somme e dei valori che, pur corrisposti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono tuttavia alla formazione del reddito imponibile.


La Circolare analizza specifiche esclusioni ovvero quelle relative a:

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (art. 51, comma 2, lett. a);
  • erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze, alla generalità o categorie di dipendenti, per un importo non superiore, nel periodo d'imposta, a lire 500.000, e sussidi occasionali corrisposti in relazione ad esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti (art. 51, comma 2, lett. b, abrogata dall'art. 2, comma 6, D.L. n. 93/08);
  • le assegnazioni di azioni alla generalità dei dipendenti (art. 51, comma 2, lett. g) e le stock options. (art. 51, comma 2, lett. g-bis, abrogata dall'art. 82, comma 23, D.L. n. 25 giugno 2008 n. 112);
  • le indennità per le trasferte e le missioni (art. 51, comma 5),


riconoscendone, sistematicamente, l’applicabilità ai rapporti, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), ma anche dichiarandone in modo esplicito il carattere puramente esemplificativo – con la conseguenza che anche l’esclusione delle somme e dei beni in natura di cui all’art. 51, comma 2, lett. c) può legittimamente trovare applicazione con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


A conforto della conclusione appena raggiunta può segnalarsi la circostanza che l’amministrazione finanziaria ha nuovamente affrontato il tema dei buoni pasto con la R.M. n. 118/06 in commento ad una norma di settore, contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. c), D.P.C.M. del 18 novembre 2005 (3) della quale ha riconosciuto una rilevanza anche ai fini fiscali, dichiarando, in particolare, superato un suo precedente orientamento, espresso dalla R.M. n. 153/04, che pretendeva di includere nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente il buono pasto nell’ipotesi in cui l’orario di lavoro non consentisse la fruizione del medesimo.


Ebbene, per quanto ci occupa, l’equiparazione che la norma di cui al citato Decreto stabilisce tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione anche non subordinata proprio in relazione al buono pasto non è stata oggetto di commento alcuno da parte dell’amministrazione finanziaria, potendosi anche da ciò desumere che essa trovi pacifica conferma anche sul piano fiscale.

 

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(1) Le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.


(2) Tutte le disposizioni richiamate nel testo si intendono riferite al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917/86, salvo diversa ed espressa precisazione.


(3) “I buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”.