Taglio degli acconti: dentro Irpef, fuori Ires ed Irap Da una settimana ormai il Consiglio dei ministri ha deciso la riduzione degli acconti relativi all’Irpef 2009 (nessuna riduzione, invece, per gli acconti Ires ed Irap, come pure s’era ventilato); tuttavia questa misura non é stata ancora tradotta in un atto pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Allo stato, pertanto, nell’indisponibilità – o meglio, nell’assenza – di una norma vigente, ci si limiterà a riportare, in questa sede, l’informazione che la stampa specializzata ha fornito in questi giorni.
Tecnicamente si tratterebbe del differimento della scadenza del versamento di 20 punti percentuali dell'acconto 2009 alla data di versamento del corrispondente saldo 2009 e, comunque, nei limiti di quest’ultimo. In pratica, si tratta della riduzione della percentuale da applicare all’imposta lorda dovuta per il periodo d’imposta 2008 ai fini del calcolo degli acconti 2009, percentuale che passerebbe, appunto, dal 99 al 79%.
Come noto, obbligati al versamento degli acconti per il 2009 sono le persone fisiche, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi UNICO PF 2009, indicando al rigo RN31 (il rigo “differenza”) un importo superiore ad euro 51,65.
In particolare, il contribuente ha determinato gli acconti 2009, nella misura del 99% dell’importo del rigo sopra indicato ed ha, di conseguenza, determinato anche il calendario dei relativi versamenti:
se l’importo dovuto non supera euro 257,52 euro, versamento in un unico acconto al 30 novembre 2009; se l’importo è superiore, versamento in due acconti, di cui: il primo, pari al 40% dell’importo dovuto da versare entro il mese di giugno o luglio (con la maggiorazione dello 0,4%) 2009; il secondo, pari al restante 60% da versare entro il 30 novembre 2009.
Di fatto, con la novità della quale si attende l’entrata in vigore, l’unico acconto ovvero il secondo acconto sarebbero rideterminati assumendo pari a 79 la percentuale da applicare all’importo di rigo RN31 di Unico PF 2009, in guisa che: in ipotesi di unico acconto, questo si determinerà come segue: (Unico PF 2009, Rigo RN31) x 79%;
in ipotesi di due acconti, il secondo di essi si determinerà dalla differenza tra l’importo complessivo da versare, determinato come nell’ipotesi precedente, ed il primo acconto versato, determinato con la percentuale del 99%. Esemplificando numericamente e posto pari ad euro 1.000 l’importo di rigo RN31 di Unico PF 2009:I acconto = 1.000 x 99% x 40% = € 396, II acconto = 1.000 x 79% - I acconto = € 394. Della riduzione degli acconti, ovviamente, beneficiano anche i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione 730/2009; in tal caso la riliquidazione dell’unico o II acconto viene effettuata dal sostituto d’imposta, il quale successivamente provvede, secondo l’ordinaria procedura, a trattenerlo sugli emolumenti erogati al contribuente ed a versarlo.
Al fine di consentire la massima diffusione a questa temporanea (1) agevolazione, sarebbe previsto un credito d’imposta per coloro che avessero già versato l’unico ovvero il secondo acconto; credito che, ovviamente, potrebbe essere più facilmente speso da quei contribuenti che sono tenuti al versamento di altri tributi, come tipicamente, i titolari di partita Iva.
Quando invece fosse il sostituto d’imposta ad aver già trattenuto il “vecchio” secondo acconto, questi sarebbe addirittura tenuto a restituire al sostituito la somma trattenuta in eccedenza rispetto al nuovo conteggio degli acconti con gli emolumenti di dicembre.
Peraltro, poiché, come premesso, il provvedimento stabilisce tecnicamente non una rideterminazione dell’unico o del secondo acconto, bensì un differimento della scadenza del versamento di 20 punti percentuali dell'acconto 2009 alla data di versamento del corrispondente saldo 2009, c’è da chiedersi se sia possibile beneficiarne nei termini di una riduzione delle sanzioni sull’eventuale omesso o carente versamento del primo acconto.
In altre parole ed esemplificando con i numeri sopra utilizzati, se il contribuente non avesse ancora versato il primo acconto (pari ad euro 396), dovrebbe poter regolarizzare la propria posizione tenendo conto della riduzione in commento e quindi effettuando i seguenti versamenti:
I acconto = 1.000 x 79% x 40% = € 316, Sanzione = 316 x 3% = € 9,48 (2), II acconto = (1.000 x 79%) – 316 = 474.
_______________________________________ (1) In linea di principio, quello che non viene versato a titolo d’acconto a novembre 2009, sarebbe versato a titolo di saldo a giugno/luglio 2010, ancorché possono verificarsi ipotesi per le quali il minor esborso finanziario sull’acconto non trovi il corrispondente maggior esborso per il versamento del saldo, con un risparmio finanziario netto (2) L’aliquota è quella della quale si deve tenere conto per i ravvedimenti che hanno luogo oltre i 30 giorni dall’omesso versamento ed antro l’anno dal medesimo. Ai fini del ravvedimento occorrerà altresì versare gli interessi.
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