Stretta sull’utilizzo dei crediti Iva L’art. 10, D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, rubricato “incremento delle compensazioni dei crediti fiscali” – scelta davvero paradossale come si capirà agevolmente – ha introdotto significative limitazioni in ordine all’utilizzo in compensazione dei crediti Iva a decorrere dal 1° gennaio 2010. Va subito sgombrato il campo dagli equivoci: le compensazioni delle quali ci si occupa in questa sede ed oggetto, quindi, delle accennate limitazioni sono esclusivamente quelle cosiddette “orizzontali”, in virtù delle quali è possibile effettuare il versamento di un’imposta attraverso l’utilizzo di un credito vantato in relazione ad un’altra imposta (Iva nella fattispecie).
Dette compensazioni, di cui al D. Lgs n. 241/97, nulla hanno a che vedere con la cosiddetta compensazione “verticale” ovvero con lo scomputo del credito Iva annuale dalle liquidazioni periodiche Iva dell’anno successivo, di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 633/72 per il quale “se dalla dichiarazione annuale risulta che l' ammontare detraibile … aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili … il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell’anno successivo”.
Con la conseguenza che le limitazioni de quibus non troveranno comunque applicazione in relazione all’utilizzo del credito nell’ambito della compensazione verticale “Iva da Iva”.
Ciò premesso, si specifica, altresì, che nessuna limitazione subirà il contribuente che:
Sino a concorrenza di tale importo, infatti, il credito Iva continuerà ad essere liberamente utilizzabile già a partire dal primo giorno successivo a quello in cui è sorto. Ad esempio, il saldo annuale Iva a credito potrà essere utilizzato a partire dalla prima scadenza utile, quale potrebbe essere il 16 gennaio 2010 per il versamento delle ritenute sulle retribuzioni del lavoro dipendente erogate in dicembre.
Qualora, invece, il contribuente volesse utilizzare il credito Iva oltre la soglia di € 10.000, allora troveranno applicazione tutte le limitazioni introdotta dal D.L. n. 78/09, a cominciare da quella di cui al (nuovo) ultimo periodo dell’art. 17, comma 1, Dl. Lgs. n. 241/97, ai sensi del quale “la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.
Nello specifico, quindi, occorrerà sempre che l’utilizzo del credito Iva in compensazione sia preceduto dalla presentazione della dichiarazione, se trattasi di credito annuale ovvero dell’istanza di rimborso se trattasi di credito relativo a periodi inferiori all’anno, nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/99.
In ogni caso, poi il termine a decorrere dal quale è possibile utilizzare il credito in compensazione non è il giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza, ma il giorno 16 del mese successivo. Pertanto, se la dichiarazione annuale Iva venisse presentata il 30 settembre 2010 unitamente alla dichiarazione dei redditi (nel modello Unico, per intendersi), allora la compensazione sarebbe possibile solamente a decorrere dal giorno 16 ottobre 2010.
Per evitare un possibile pregiudizio finanziario al contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che gli deriverebbe dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva unitamente alla dichiarazione dei redditi, il decreto n. 78/09 ha modificato l’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 322/98 nel senso di consentire al contribuente che volesse, appunto, utilizzare in compensazione (ma anche chiedere a rimborso) il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.
In sostanza è consentito “sganciare” la dichiarazione Iva dalla dichiarazione dei redditi, rendendola autonoma, al fine di anticiparla per poter anticipare i tempi di utilizzo del relativo credito, fino al punto di ammettere – logicamente – l’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva di cui all’art. 8 – bis, D.P.R. n. 322/98, per quei contribuenti che presentassero la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.
Novità anche in ordine alle modalità di pagamento: non sarà più sufficiente, infatti, utilizzare le ormai “classiche” modalità telematiche alle quali i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati dal 1° ottobre 2006, poiché il nuovo art. 37, comma 49 – bis, D.L. n. 223/06 dispone che i titolari di partita Iva che volessero effettuare la compensazione del credito Iva (annuale o relativo a periodi inferiori) per importi superiori a 10.000 euro annui, dovranno utilizzare esclusivamente i “servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo, peraltro, modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia”, provvedimento che, per quanto consta, deve ancora essere emanato.
Infine: se il contribuente volesse effettuare compensazioni anche oltre la soglia di € 15.000, allora non soltanto avrà dovuto previamente presentare la dichiarazione, come sopra detto, ma avrà anche dovuto richiedere (ed ottenere) l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 241/97, relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Leggi anche la circolare n. 57 - 2009 della Agenzia delle Entrate
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