Domenica 20 Mag 2012
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Fisco e tasse
Venerdì 19 Febbraio 2010 09:39

Interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici e detrazione d'imposta

L’Agenzia delle Entrate ha espresso un importante pronuncia in ordine alla definizione di “parti comuni di un edificio” utile ai fini dell’individuazione delle porzioni di un fabbricato residenziale sulle quali sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno titolo alla detrazione del 36%, di cui alla legge n. 449/97.

L’intervento, reso con la risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2010, è stato fornito in risposta ad un’istanza di interpello con la quale si chiedeva chiarezza proprio in relazione alla definizione di cui sopra e sulla quale c’è contrasto tanto tra le norme di riferimento quanto tra i pregressi orientamenti della stessa prassi.

In effetti, mentre l’art. 11, L. n. 449/97 contiene il riferimento alle “parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile” (1), il successivo regolamento attuativo, adottato col Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, nel richiamare il medesimo articolo non adotta alcun’altra specificazione.

Da parta sua l’amministrazione finanziaria ha ondeggiato tra l’interpretazione estensiva – e risalente – che ammetteva il diritto alla detrazione per interventi su parti comuni diverse da quelle di cui all’art. 1117, n. 1), c.c. (cfr. circolare n. 5798 e circolare 121/8  ) e l’interpretazione – assai recente – più rigida (cfr. risoluzione n. 84/2007) che invece pretende di limitarlo alle sole ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni, di cui all’art. 1117, n. 1) c.c.

Con la pronuncia in argomento l’Agenzia delle Entrate si pronuncia nel senso di superare l’evidenziato contrasto poiché ritiene che “il dettato del regolamento di attuazione approvato con il decreto n. 41 del 1998” sia “maggiormente rispondente alla finalità della previsione agevolativa”.

Con la conseguenza che la detrazione è ammessa per tutti gli interventi di cui all’art. 31, lett. a), b), c) e d), L. n. 457/78 realizzati dal condominio su tutte le parti comuni di un edificio residenziale

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(1)  Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

  1. il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
  2.  i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.