Domenica 20 Mag 2012
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Fisco e tasse
Martedì 02 Marzo 2010 09:20

Stretta sull’utilizzo dei crediti Iva - Parte II: Compensazione libera prima della dichiarazione Iva 2010


Delle restrizioni introdotte dall’art. 10, D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, vigenti dal 1° gennaio 2010 in relazione all’utilizzo dei crediti Iva (annuali od infrannuali) per le compensazioni orizzontali si è già ampiamente scritto in un precedente intervento.


In questa sede ci si limita a segnalare una precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15 gennaio 2010 n. 1, par. 2 laddove è dato leggere che “il credito Iva del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale Iva per il 2009, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà – per così dire – “rigenerato” andandosi a sommare al credito Iva maturato nel 2009”.
La precisazione è assai importante, tanto da essere stata confermata dall’amministrazione finanziaria, sollecitata sul punto in occasione di Telefisco 2010, poiché consente la gestione del saldo annuale Iva 2008 a credito indipendentemente dalle nuove restrizioni, in senso quindi più favorevole al contribuente.

In sostanza, piuttosto che essere indotto ad anticipare la presentazione di Iva 2010, il contribuente potrebbe ritenere preferibile rinviarla (sino al limite di tenerla accorpata ad Unico 2010) per poter utilizzare il credito annuale Iva relativo al 2008 (ovviamente per l’eccedenza ancora non utilizzata):

  1. oltre l’ammontare complessivo di euro 10.000 evitando di dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione di Iva 2010;
  2. oltre l’ammontare complessivo di euro 15.000 evitando non soltanto di dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione di Iva 2010, ma soprattutto di dover richiedere l’apposizione del “visto di conformità” in relazione alla stessa dichiarazione, visto che potrebbe comportare costi aggiuntivi al contribuente, giacché il professionista incaricato di apporre il visto dovrebbe – qualora sprovvisto – dotarsi di un’apposita copertura assicurativa.