La detrazione dell’IVA relativa alla telefonia mobileIl telefono cellulare, come l’autovettura, è uno di quei beni dell’impresa (ma anche del lavoratore autonomo al quale ci si riferirà implicitamente) sui quali maggiormente si è concentrata nel tempo l’attenzione del legislatore fiscale in considerazione del fatto che mentre risulta estremamente frequente (per non dire fisiologico) che esso sia destinato ad un uso “promiscuo” e quindi non del tutto inerente l’attività economica, risulta, al contrario, difficile provare, in sede di verifiche, il suddetto uso promiscuo e soprattutto il suo “peso” rispetto all’utilizzo complessivamente effettuato.
Con la conseguenza che si è ritenuto preferibile (anche con l’obiettivo di contrasto all’evasione) limitare ab origine la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa tanto all’acquisto del bene, quanto al suo utilizzo. Detta limitazione era rivenibile nella disposizione di cui all’ art. 19 – bis1, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 633/72, ai sensi della quale “l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni … e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento”.
La detrazione, pertanto, era ammessa in modo solamente parziale e forfetario e ciò consentiva chiaramente di superare le sopra accennate difficoltà ovvero la necessità di verificare il requisito dell’inerenza delle spese, con l’effetto distorto – ma inevitabile in relazione a criteri forfetari – di avvantaggiare fiscalmente il contribuente che facesse un elevato uso promiscuo del cellulare e penalizzare, invece, il contribuente che ne facesse un uso esclusivamente o prevalentemente inerente.
L’art. 1, comma 261, lett e), n. 3, Legge n. 244/07 ha abrogato la citata disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per l’effetto “la detrazione IVA sui telefoni cellulari e sulle relative spese di gestione potrà avvenire secondo la regola generale dell’inerenza contenuta nell’articolo 19 del DPR 633/1972” (Circolare 12 del 19 febbraio 2008).
Laddove, pertanto, le spese in argomento fossero del tutto inerenti, la detrazione sarebbe piena; resta, tuttavia, da stabilire, alla luce di quanto precisato in premessa, in quali ipotesi l’uso del telefono cellulare possa assumersi come esclusivamente o prevalentemente inerente e soprattutto con quali mezzi l’inerenza possa essere provata in contraddittorio con l’amministrazione finanziaria.
Quest’ultima, ad esempio, nella citata Circolare n. 12/08 ha affrontato l’ipotesi di una società che da in uso ai propri dipendenti cellulari aziendali con i quali questi effettuano sia traffico telefonico, a carico dell’azienda, per le chiamate tra di loro o tra loro ed alcuni numeri di rete fissa aziendale, sia traffico "privato", fatturato direttamente a loro dalla compagnia telefonica, ritenendo a tale riguardo che:
l’IVA relativa al traffico di telefonia mobile “aziendale” sia integralmente detraibile; l’IVA assolta per l’acquisto dei cellulari aziendali debba essere detratta solo parzialmente, poiché di essi viene fatto un utilizzo non del tutto inerente.
Resta, in ogni caso, l’ulteriore difficoltà di stabilire la misura della limitazione alla detrazione in presenza di un uso promiscuo del bene, cosicché il ricorso alla previgente percentuale del 50% potrebbe costituire in numerose fattispecie una scelta ritenuta come pacificamente ammissibile dall’amministrazione finanziaria, ferma restando la libertà (rectius il diritto) del contribuente di adottare la percentuale di detrazione ritenuta fondatamente applicabile al suo caso di specie.
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