Domenica 20 Mag 2012
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Fisco e tasse
Lunedì 08 Marzo 2010 15:48

Versamento del saldo IVA 2009: termini e modalità

È fissato al 16 marzo prossimo venturo il (primo) termine per effettuare il versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta in base alla dichiarazione annuale.


Se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata, allora il termine può essere differito sino alla scadenza prevista per il versamento delle (altre) somme dovute in base alla medesima dichiarazione, dovendosi, in tal caso, versare anche la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2010.
Pertanto, in caso di differimento del versamento al 16 giugno 2010, la maggiorazione da applicarsi sarà pari allo (0,40% x 4) 1,60%.
E’ ammessa, altresì in entrambi i casi (dichiarazione autonoma ovvero dichiarazione unificata), la rateizzazione del versamento.
Le rate debbono essere comunque di parti importo ed il termine per il versamento della prima di esse deve coincidere con quello del versamento del saldo in unica soluzione.
Le rate successive alla prima si versano entro il 16 di ciascun mese ed in ogni caso i versamenti non possono essere rinviati oltre il 16 novembre 2010, con la conseguenza che il numero massimo di rate ammissibile è – in ipotesi di rateizzazione a partire dal 16 marzo 2010 – pari a 9.
Su ogni rata successiva alla prima deve essere applicato l’interesse mensile dello 0,33%.
Riepilogando, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva in forma autonoma, potrà versare il saldo Iva:
  • in unica soluzione entro il 16 marzo 2010; ovvero
  • rateizzarlo a partire dal 16 marzo 2010, applicando ad ogni rata successiva alla prima la maggiorazione dello 0,33% mensile.


Viceversa, se egli è tenuto alla prestazione della dichiarazione Iva in Unico 2010, allora potrà versare il saldo Iva, come nell’ipotesi precedente:

  • in unica soluzione entro il 16 marzo 2010; ovvero
  • rateizzarlo a partire dal 16 marzo 2010, applicando ad ogni rata successiva alla prima la maggiorazione dello 0,33% mensile;


ma potrà anche, in alternativa:

  • versarlo in unica soluzione alla data di versamento delle (altre) somme dovute in base ad Unico 2010 applicando lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo 2010; ovvero
  • rateizzarlo a partite dalla data di versamento delle somme dovute in base ad Unico 2010, applicando lo 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima, essendo l’importo da rateizzare determinato applicando al saldo dovuto lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo 2010.