La territorialità delle prestazioni di servizi - novità 2010Il Decreto Legislativo n. 18 dell’11 febbraio 2010, con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva comunitaria 2008/8/CE ha profondamente modificato, con decorrenza 1° gennaio 2010, il regime della territorialità delle prestazioni di servizi.
In particolare, l’art. 7 – ter, D.P.R. n. 633/72 (1) reca il nuovo criterio generale che presiede all’individuazione del requisito “territoriale” delle prestazioni di servizi. Secondo detto criterio generale, che sino al 31 dicembre 2009 individuava il luogo di effettuazione della prestazione nel territorio di stabilimento del prestatore, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese:
a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; ovvero a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
È quindi lo status del committente della prestazione a determinare il luogo in cui quest’ultima si considera effettuata, per cui se il committente è un soggetto passivo Iva stabilito nel territorio dello Stato, allora l’operazione si considera ivi effettuata, a prescindere da ogni altro luogo (“luogo di utilizzo” in primis, ovvero “luogo di esecuzione della prestazione”), che invece rilevava nella previgente normativa e che spesso era di difficile verifica. Peraltro, come nella previgente disciplina, anche il nuovo regime della territorialità delle prestazioni di servizi prevede delle eccezioni alla regola generale, che si riferiscono a prestazioni specificamente individuate ed espressamente disciplinate nei successivi articoli 7 – quater, 7 – quinquies, 7 – sexies e 7 – septies.
In particolare, l’art. 7 – quater stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi:
relative a beni immobili (2) se l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; ristorazione e catering, se sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato; locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine (3) di mezzi di trasporto se il mezzo di trasporto: è messo a disposizione in Italia, a meno che non venga utilizzato fuori della Comunità; ovvero è messo a disposizione al di fuori della Comunità e tuttavia esso viene utilizzato in Italia
il successivo art. 7 – quinquies dispone invece che le prestazioni di servizi culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono ivi materialmente svolte. Nelle prestazioni de quibus sono comprese anche:
le fiere e le esposizioni; le prestazioni degli organizzatori delle attività; le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili; le prestazioni accessorie alle precedenti;
Le disposizioni dell’art. 7 – quinquies si applicano comunque alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011. I successivi articoli, 7 – sexies (che si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013) e 7 – septies dispongono, invece, talune deroghe in relazione alle ipotesi in cui talune prestazioni di servizi siano rese a committenti che non sono soggetti passivi Iva, prestazioni, dunque, in relazione alle quali non trova applicazione il criterio generale del luogo del prestatore del servizio, di cui all’art. 7 – ter, comma 1, lett. b). Merita un’importante segnalazione la disposizione contenuta nell’art. 17, comma 2 modificato dal citato D. Lgs. n. 18/10, in forza della quale “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato … sono adempiuti dai cessionari o committenti”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/10, ciò comporta che il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assumerà sempre la qualifica di soggetto debitore dell’imposta, da assolvere mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, anche nell’ipotesi in cui il prestatore non residente fosse dotato di un rappresentante fiscale o si fosse identificato direttamente.
______________________ (1) Al quale ci si riferisce implicitamente, salvo diverso ed espresso riferimento. (2) nelle prestazioni di servizi relativi a beni immobili sono comprese, per espressa previsione di legge, le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari.
(3) Per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti (art. 7, comma 1, lett. g).
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