Domenica 20 Mag 2012
Home Fisco e Tasse Spese alberghiere e di ristorazione - Trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
Fisco e tasse
Martedì 13 Aprile 2010 08:13

Spese alberghiere e di ristorazione - Trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

Come noto, a seguito dell’avvio della procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, il legislatore nazionale ha provveduto a modificare il regime di detrazione dell’Iva addebitata sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande.


Ciò è avvenuto mediante la modifica all’art. 19 – bis1, comma 1, lett. e), del decreto Iva (D.P.R. n. 633 del 1972) apportata mediante l'art. 83, commi 28 – bis e 28 – ter, D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08 e decorrente dal 1° settembre 2008.

Di fatto, l’imposta sul valore aggiunto relativa ai suddetti servizi da integralmente indetraibile è divenuta integralmente detraibile, purché – ovviamente – sia verificata l’inerenza della spesa rispetto all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dalla circostanza in cui esse sono sostenute, ferma restando in ogni caso l’esclusione della detrazione per le spese alberghiere e di ristorazione quando queste rientrino tra le spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sul reddito (Cfr. Decreto 19 novembre 2008).

Ora, in ragione della totale indetraibilità in vigore sino al 31 agosto 2008, era prassi ricorrente quella di farsi rilasciare dagli operatori dei settori alberghiero e della ristorazione il semplice scontrino fiscale o la semplice ricevuta a supporto documentale della spese sostenuta.

La novità legislativa in commento, vantaggiosa dal punto di vista finanziario e comunque corretta dal punto di vista sistematico, richiede peraltro un onere ulteriore per i contribuenti.
L’amministrazione finanziaria, infatti, ha precisato che “l'Iva gravante sulle spese alberghiere e di ristorazione, sia nel caso in cui il contribuente, in possesso della relativa fattura, abbia scelto di non detrarla, sia quando il documento fiscale non la evidenzi, non può essere dedotta dalla base imponibile Ires né dalla base imponibile Irap” (Circolare n. 6/09 e Risoluzione n. 84/09).

In altre parole, al contribuente non è concesso di rinunciare alla detrazione dell’Iva (ad esempio, perché non economicamente vantaggiosa rispetto agli oneri amministrativi imposti) ed al contempo di poter dedurre il relativo onere ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

Ciò in quanto l’indetraibilità non deriva, nel caso specifico, da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.

Vai all'articolo correlato >>