L’art. 25, D.L. n. 78 pubblicato in GU n. 125 del 31 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n.114, entrato in vigore il medesimo giorno, ha introdotto un nuovo adempimento fiscale a carico delle banche e di poste italiane S.p.a. che pongono in essere operazioni di bonifico.
In particolare è stabilito che dal 1° luglio p.v. i soggetti in argomento dovranno operare una ritenuta del 10% con obbligo di rivalsa a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
In altre parole, ogni qual volta il contribuente ordinante il bonifico ricava un vantaggio fiscale dal pagamento effettuato attraverso l’operazione bancaria – e consistente in un onere deducibile o per il quale spetta una detrazione d’imposta – la banca è tenuta ad effettuare una ritenuta del 10% sulle imposte sui redditi del beneficiario del bonifico.
Tutto ciò anche quando beneficiario del bonifico fosse un’impresa che, pertanto, fattura senza indicazione di alcuna ritenuta d’acconto.
L’ipotesi ricorrente è quella relativa al pagamento di prestatori di servizi/fornitori di beni in relazione ad interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di riqualificazione energetica.
Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà individuare le tipologie di pagamenti nonché
le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.