L’Amministrazione finanziaria aggiusta il tiro sull’iva addebitata sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande.
L’Amministrazione finanziaria rivede il proprio orientamento in ordine al trattamento da riservare all’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
La vicenda origina dal passaggio dell’Iva legata alle prestazioni in argomento dal regime di indetraibilità assoluta ed oggettiva al regime di detraibilità ordinaria, legata al solo requisito dell’inerenza dell’operazione rispetto all’attività d’impresa o di lavoro autonomo del committente. In ragione del previgente regime, in vigore sino al 31 agosto 2008, questi ultimi ordinariamente non avevano alcuna necessità di farsi fatturare la prestazione, ben potendo una ricevuta costituire titolo valido e sufficiente per la deduzione del relativo costo, comprensivo dell’imposta. Da quando, invece, la detrazione dell’Iva è ammessa, la fattura, a differenza della ricevuta fiscale o dello scontrino, diviene l’unico documento dal quale ricavare l’importo dell’imposta, al fine di operarne lo scomputo in occasione della liquidazione di periodo. Ciò nonostante, molti contribuenti hanno proseguito, per ragioni puramente “pratiche”, a non richiedere la fattura delle prestazioni de quibus e proprio a questi l’amministrazione finanziaria aveva reso noto (Circolare 3 marzo 2009, n. 6/E ) di voler ritenere l’Iva relativa a spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione – non detraibile per mancanza della fattura – un costo indeducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile. Ciò in quanto, ai fini reddituali, l’imposta sul valore aggiunto può rappresentare un costo deducibile nel solo caso in cui vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità, limitazione che, come si è appena detto, è venuta meno. Con la recente Circolare n. 25 del 19 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ammette, tuttavia, un’eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale, aventi ad oggetto, in particolare, il confronto tra l’ammontare dei costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture ed il vantaggio economico costituito dall’importo dell’IVA detraibile. Quando da tale confronto emerge la convenienza a non porre in essere gli adempimenti Iva, allora la scelta del contribuente viene assunta come economicamente vantaggiosa e l’Iva non detratta è, pertanto, “costo inerente” deducibile. Ciò premesso, dunque, l’inerenza del costo sarà accertata in relazione alle specifiche condizioni sulle quali si basa la scelta del contribuente, proprio per verificare che il sostenimento del costo realizzi effettivamente un vantaggio economico. Con la conseguenza che laddove quest’ultimo non fosse verificato, il costo sarebbe ritenuto non “inerente” e quindi indeducibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
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