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Contanti ed assegni trasferibili: nuove limitazioni in vigore
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Fisco e tasse
Mercoledì 09 Giugno 2010 08:53
Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, in attesa di conversione, ha introdotto una più stringente limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.
In particolare, l’art. 20 stabilisce che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui al D. Lgs. n. 231/07, art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono “adeguate” all'importo di € 5.000,00.
Con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in argomento:
1.   è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 5.000;
5.   gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
8.   Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore ad euro 5.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
12.   Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ad euro 5.000;
13.   i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad euro 5.000, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2011.

Allo stesso tempo sono state “adeguate” le sanzioni connesso alla violazione dei predetti limiti, prevedendosi, al successivo art. 58, una sanzione pecuniaria amministrativa, che comunque non può mai essere inferiore ad € 3.000,00:
 
  1. dall'1 al 40% dell'importo trasferito per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1 e 5;
  2. dal 20 al 40% del saldo per la violazione della prescrizione di cui all' articolo 49, comma 12;
  3. dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore per la violazione della prescrizione contenuta nell' articolo 49, commi 13,
 
Inoltre, quando la violazione di cui al n. 1) riguarda importi superiori ad € 50.000,00 la sanzione minima è aumentata di 5 volte, mentre quando le violazioni di cui ai nn. 2) e 3) riguardano importi superiori ad € 50.000,00 le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.