| Contanti ed assegni trasferibili: nuove limitazioni in vigore |
| Fisco e tasse |
| Mercoledì 09 Giugno 2010 08:53 |
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Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, in attesa di conversione, ha introdotto una più stringente limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare, l’art. 20 stabilisce che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui al D. Lgs. n. 231/07, art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono “adeguate” all'importo di € 5.000,00. Con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in argomento: 1. è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 5.000; Allo stesso tempo sono state “adeguate” le sanzioni connesso alla violazione dei predetti limiti, prevedendosi, al successivo art. 58, una sanzione pecuniaria amministrativa, che comunque non può mai essere inferiore ad € 3.000,00:
Inoltre, quando la violazione di cui al n. 1) riguarda importi superiori ad € 50.000,00 la sanzione minima è aumentata di 5 volte, mentre quando le violazioni di cui ai nn. 2) e 3) riguardano importi superiori ad € 50.000,00 le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.
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