Domenica 20 Mag 2012
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Imprese 'apri e chiudi' e in perdita sistemica sorvegliate speciali
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Fisco e tasse
Mercoledì 23 Giugno 2010 07:30
Il D.L. n. 78/10 contiene disposizioni di indirizzo rivolte agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza al fine di organizzare l’attività di accertamento nei riguardi di fenomeni che sono riconosciuti come potenziali indicatori di evasione fiscale.
 
Ci si riferisce, come si può intendere agevolmente dal titolo dell’articolo alle imprese “apri e chiudi” ed alle imprese in perdita sistemica, di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del citato D.L.
 
In particolare, l’art. 23 dispone che “le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva”.

Come precisato in apertura è evidente il carattere della norma, la quale si limita ad indicare situazioni potenzialmente pericolose, che tuttavia possono assumere un diverso e concreto grado di pericolosità in relazione ad altri elementi presenti nella fattispecie concreta di impresa “apri e chiudi” monitorata dal singolo accertatore.
 
La scelta del “periodo di sorveglianza”, coincidente con un anno solare piuttosto che con il periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, è – probabilmente – frutto di approssimazione nella stesura del testo normativo piuttosto che di una scelta consapevole, ma il dato letterale resta e con esso occorre rapportarsi.
 
Il successivo art. 24, invece, punta i riflettori sull’altra situazione, disponendo che “la programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta”.
 
L’unico elemento assunto dalla norma è la perdita fiscale, al netto dei costi per compensi ad amministratori e soci: ora se tale criterio selettivo consente di semplificare enormemente l’attività di individuazione dei contribuenti da sottoporre a vigilanza, tuttavia risulta essere anche eccessivamente semplicistico laddove si consideri che una perdita civilistica può ben trasformarsi in reddito imponibile in ragione delle variazioni in aumento che ad esso devono essere apportate ai sensi del D.P.R. n. 917/86.
 
In altre parole la sola perdita fiscale non è un buon indicatore di rischio di evasione, così come un reddito imponibile non è un buon indicatore di un comportamento fiscalmente corretto ed ecco quindi il senso delle “specifiche analisi di rischio” anch’esse richiamate dalla norma ed assunte quali presupposto dell’attività di vigilanza.