Domenica 20 Mag 2012
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Compensi professionali pagati con assegni e bonifici: individuato il periodo d’imposta di competenza
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Fisco e tasse
Lunedì 12 Luglio 2010 08:41
Con la Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblici gli argomenti ed i profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Con particolare riferimento all’individuazione del periodo d’imposta al quale imputare i compensi pagati al lavoratore autonomo in prossimità della chiusura di un periodo d’imposta e con mezzi diversi dal denaro contante, l’Agenzia ha spiegato che l’applicazione del “principio di cassa” determina le seguenti regole:
 
  • i compensi pagati mediante assegni bancari e circolari devono considerarsi percepiti nel periodo d’imposta in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente;
  • i compensi pagati mediante bonifico bancario devono considerarsi percepiti nel periodo d’imposta in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che si perfeziona alla cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

In quest’ultimo caso accadrà che il committente-sostituto d’imposta includa compensi e ritenute nella propria dichiarazione 770 relativa al periodo d’imposta n mentre, mentre il professionista-prestatore scomputi la ritenuta subita nel periodo d’imposta n + 1, nel quale il compenso, al quale la ritenuta si riferisce, concorre a formare il reddito professionale.