| Ripristinato ravvedimento IRAP |
| Fisco e tasse |
| Mercoledì 14 Luglio 2010 08:18 |
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In ragione delle vicende che hanno avuto ad oggetto l’imposta regionale sulle attività produttive e la sua presunta duplicazione dell’I.V.A., i contribuenti avrebbero ritenuto di sospendere il versamento dell’imposta de qua nelle more del giudizio instaurato presso la Corte di Giustizia Europea e di attenderne il verdetto, effettuando il versamento tardivo mediante ravvedimento operoso nell’ipotesi, che si è concretamente verificata, in cui la Corte avesse sentenziato per la legittimità dell’Irap rispetto alla normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per contrastare questa diffusa intenzione il legislatore nazionale ha introdotto una serie di norme che hanno escluso la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso relativamente all’Irap. Si tratta, specificamente delle norme contenute nell’art. 1, D.L. n. 106/05, convertito con modificazioni dalla L. n. 156/05 e nell’art. 1, D.L. n. 206/06, convertito con modificazioni dalla L. n. 234/06. Le norme ora citate bloccano di fatto l’accesso al ravvedimento operoso limitatamente a:
Il legislatore non ha prodotto un’analoga disposizione relativamente ai periodi d’imposta successivi, con la conseguenza, precisata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 43 del 17 febbraio 2009 che il ravvedimento operoso torna ad avere applicazione con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2007 ed ai seguenti. |



