Domenica 20 Mag 2012
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Uso comune di locali e addebito delle relative spese ai colleghi - Trattamento ai fini della determinazione del lavoro autonomo
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Fisco e tasse
Lunedì 19 Luglio 2010 08:58
L’art. 54, comma 1, TUIR dispone che il reddito di lavoro autonomo è determinato “dalla differenza tra l'ammontare dei compensi … e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione”.

Sono comprese nel reddito di lavoro autonomo anche talune plusvalenze relative ai beni mobili strumentali all’esercizio del lavoro autonomo.

Nella pratica si registra frequentemente che più soggetti ai fini dell’esercizio ciascuno della propria professione condividano un locale e le relative spese e che queste e quello siano intestate ad uno soltanto dei lavoratori autonomi.

Il quale, pertanto, “ribalterà” periodicamente le spese e gli oneri de quibus a ciascuno degli altri soggetti per la quota concordata di loro spettanza, ricevendo da ciascuno di essi una somma pari alla propria quota.

Dette somme non costituiscono compensi di lavoro autonomo in quanto non derivano dell’esercizio dell’arte o della professione, ma si tratta di somme incassate ad altro titolo, che ai fini fiscali non rileva.

Analogamente, non rilevano, sempre per il lavoratore autonomo che sostiene tutte le spese per poi ribaltarle, le quote di costi ed oneri che non sono di propria spettanza, appunto perché – come recita l’art. 53 citato – non costituiscono spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione, mancando dell’elemento dell’inerenza e costituendo, piuttosto, una pura anticipazione finanziaria effettuata in favore dei colleghi con i quali condivide il locale.

Per questi ultimi, sempre lavoratori autonomi, il pagamento della propria quota di costi ed oneri rileva da un punto di vista sia sostanziale che temporale.

Si tratta infatti, per loro, di costi inerenti la professione che sono deducibili in ragione del principio di cassa, nel periodo d’imposta, quindi, in cui sono effettivamente sostenuti.

Queste precisazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 38 del 23 giugno 2010 in risposta ad un quesito posto in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 della stessa Agenzia delle Entrate con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010.