Mercoledì 08 Feb 2012
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Regime contabile ordinario
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Regime ordinario

 

Il regime contabile ordinario è obbligatorio per:

  • soggetti IRES: si tratta, in particolare, delle società e degli enti pubblici e privati che abbiano che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • le altre imprese che superino i seguenti limiti di fatturato:
  1.  € 309.874,14 per le imprese che effettuano prestazioni di servizi;
  2.  € 516.456,90  per tutte le altre imprese.
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Regime semplificato
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Regime semplificato

E’ il regime naturale per le imprese individuali e le società di persone quando non vengono superati il limiti di fatturato di cui si parla nell'articolo relativo al regime ordinario, che impongono l’adozione del regime ordinario.
Il regime permette una tenuta della contabilità di semplice gestione, la quale, di contro, ha un minor dettaglio delle operazioni di impresa e quindi un minor controllo delle stesse.
Le scritture obbligatorie in questo caso sono rappresentate dalla sola tenuta dei registri I.V.A. dal registro dei  beni ammortizzabili e dal libro paga e matricola nel caso in cui vi siano dipendenti.

 
Regime I.V.A. - Mensile o Trimestrale -
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Regime I.V.A. - Mensile o Trimestrale -

La disciplina dell’imposta sul valore aggiunto prevede che l’IVA venga ordinariamente liquidata ogni mese e versata entro il 16 del mese successivo.


È ammessa, tuttavia, la possibilità – ove ricorrano i limiti di fatturato sotto indicati – di liquidare l’imposta con cadenza trimestrale; in tal  caso il versamento va effettuato entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Così, ad esempio, l’Iva a debito che scaturisce dalla liquidazione del I trimestre dell’anno (gennaio – marzo) andrà versata, unitamente alla maggiorazione, entro il 16 maggio.
Non è prevista la liquidazione dell’imposta relativamente all’ultimo trimestre dell’anno; ad essa si sostituisce il versamento di un acconto entro il 27 dicembre e la successiva liquidazione annuale con versamento dell’eventuale saldo a debito entro il 16 marzo dell’anno successivo.

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Regime delle nuove iniziative imprenditoriali
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Regime delle nuove iniziative imprenditoriali


Il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a ditte individuali (persone fisiche) - comprese quelle familiari - ed a lavoratori autonomi (professionisti). E’ utilizzabile quando sussistono i seguenti requisiti:

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Regime dei contribuenti minimi
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Regime dei contribuenti minimi

Sono contribuenti minimi tutte le imprese individuali ed i professionisti singoli che nell’anno precedente:

  1.  hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai 30.000 €uro;
  2.  non hanno effettuato cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
  3.  non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori,
  4. e che, altresì, nei tre anni precedenti non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
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