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Regime I.V.A. - Mensile o Trimestrale - |
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Regimi
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Regime I.V.A. - Mensile o Trimestrale -La disciplina dell’imposta sul valore aggiunto prevede che l’IVA venga ordinariamente liquidata ogni mese e versata entro il 16 del mese successivo. È ammessa, tuttavia, la possibilità – ove ricorrano i limiti di fatturato sotto indicati – di liquidare l’imposta con cadenza trimestrale; in tal caso il versamento va effettuato entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Così, ad esempio, l’Iva a debito che scaturisce dalla liquidazione del I trimestre dell’anno (gennaio – marzo) andrà versata, unitamente alla maggiorazione, entro il 16 maggio. Non è prevista la liquidazione dell’imposta relativamente all’ultimo trimestre dell’anno; ad essa si sostituisce il versamento di un acconto entro il 27 dicembre e la successiva liquidazione annuale con versamento dell’eventuale saldo a debito entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Si avranno, quindi, le seguenti scadenze con riferimento all’anno (periodo d’imposta Iva) n: I trimestre : versamento entro il 16 maggio n; II trimestre : versamento entro il 16 agosto n; III trimestre : versamento entro il 16 novembre n; IV trimestre : versamento dell’acconto entro il 27 dicembre n; versamento saldo annuale entro il 16 marzo n+1 I limiti di fatturato al di sotto dei quali è ammesso – comunque su opzione del contribuente – adottare la liquidazione trimestrale dell’imposta sono i seguenti: non superiore ad € 309.874,14 per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni; non superiore ad € 516.546,90 per le altre imprese. Tali limiti di fatturato sono relativi al periodo d’imposta precedente quello a cui si riferiscono le liquidazioni e debbono, ove necessario, essere ragguagliati alla frazione di anno. Se ci si trova al di sotto dei limiti indicati la si è soggetti al regime IVA trimestrale altrimenti si è obbligati ad adottare il regime IVA mensile.
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