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Regime delle nuove iniziative imprenditoriali |
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Regimi
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Regime delle nuove iniziative imprenditoriali Il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a ditte individuali (persone fisiche) - comprese quelle familiari - ed a lavoratori autonomi (professionisti). E’ utilizzabile quando sussistono i seguenti requisiti:
Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata; La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo: la novità dell’attività deve essere, in altre parole, non formale ma sostanziale. La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi; I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le imprese che effettuano prestazione di servizi e per i lavoratori autonomi) o a € 61.974,83 (per le altre attività);
Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all’anno precedente, valgono per il caso di subentro in un’impresa già esercitata da altro soggetto. I soggetti che usufruiscono di tale regime sono esonerati dall’obbligo di tenuta e registrazione delle scritture contabili rilevanti ai fini della determinazione delle imposte, sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento periodico dell’I.V.A. e dal versamento delle addizionali comunali e regionali. In luogo dell’ordinaria tassazione Irpef è prevista l’applicazione, al solo reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di un’ imposta sostitutiva con una aliquota pari al 10%. Questo tipo di regime si applica al periodo di imposta di inizio attività e ai due successivi, ma cessa di avere efficacia nel caso in cui vengano superati i limiti di ricavi (compensi) che ne consentono l’adozione.
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